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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

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IL COMUNE CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 17.04.2018 HA ISTITUITO IL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO


A chi è rivolto

Cittadini

Descrizione

IL COMUNE CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 17.04.2018 HA ISTITUITO IL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Come fare

Attraverso le DAT ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere (disponente), in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni sulle conseguenze mediche delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
La decisione di redigere le DAT è assolutamente libera e volontaria. 
Le  Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico,  è un documento con cui una persona maggiorenne esprime in anticipo le proprie volontà su trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche da ricevere (o rifiutare) nel caso in cui non fosse più in grado di comunicarle autonomamente, come in caso di incoscienza. La legge italiana (L. 219/2017) tutela questo diritto, permettendo di nominare un fiduciario che le rappresenti e garantendo che le decisioni siano rispettate, anche riguardo a nutrizione e idratazione artificiale
Non esistono moduli previsti dalla Legge,  È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT, perché così stabilisce la Legge. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Il medico è tenuto al rispetto delle volontà espresse, inserite nella cartella clinica insieme alla nomina eventuale di un fiduciario, quando la persona non potrà più esprimere il proprio consenso trovandosi in una condizione di incapacità, tranne nei casi in cui il disponente abbia chiesto trattamenti sanitari contrari alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Le DAT possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento della vita; restano valide le DAT che riportano la data di redazione più recente.




Fiduciario

Al momento della redazione o con comunicazione successiva è possibile indicare nelle DAT un fiduciario, persona di fiducia che farà le veci del disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente stesso sia divenuto incapace di autodeterminarsi.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Può essere un familiare o anche una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.
Può accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.
Il fiduciario, al quale viene rilasciata dall’interessato una copia delle DAT, può rinunciare alla nomina con atto scritto, che comunica direttamente al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT. Può disattenderle parzialmente o totalmente, in accordo con il fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente o se sussistono terapie, imprevedibili all’atto di sottoscrizione delle DAT, che offrano al paziente concrete possibilità di miglioramento. Il fiduciario ha quindi il potere, in accordo con il medico, di attualizzare le disposizioni lasciate dalla persona.
Può essere altresì previsto un fiduciario supplente. Non sarà possibile trasmettere il nominativo alla Banca dati nazionale e pertanto non vi potrà accedere, ma i riferimenti, se indicati nelle DAT, saranno visibili al medico nella scansione delle DAT registrate.
Il cambio di residenza non comporta la decadenza delle DAT depositate che rimarranno registrate e disponibili per essere consultate da parte del medico che abbia in cura il disponente che si trovi in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, a meno che il disponente non intenda modificare le disposizioni.






Cosa serve

Per la presentazione delle DAT sono necessari i seguenti documenti:

  1. modulo “Deposito Dat: Comunicazione Dati e consenso”, che dovrà essere sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, se nominato (scaricabile in allegato – vedi sotto);
  2. testamento biologico, che deve essere sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, se nominato.
Visto il carattere personale delle disposizioni:
    • non sono stati predisposti specifici modelli o fac-simile che possono eventualmente essere reperiti in Internet. L’interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC etc.), avendo cura di apporre in calce la propria firma autografa, luogo e data;
    • per le ulteriori informazioni e modalità di compilazione l’interessato può rivolgersi anche alle diverse associazioni presenti sul territorio nazionale. Se ne elencano alcune a titolo esemplificativo:
     – Associazione Luca Coscioni  www.associazionelucacoscioni.it      – Associazione Vidas – www.vidas.it/servizi-assistenza/biotestamento/      – Fondazione Umberto Veronesi  www.fondazioneveronesi.it       – Onlus il Bruco e la Farfalla – www.ilbrucoelafarfalla.org       – Associazione libera uscita – www.associazioneliberauscita.it       – Associazione Scienza & vita – www.scienzaevita.org Il personale del Comune non partecipa alla redazione delle DAT, non presta assistenza, né è tenuto a dare informazioni circa la redazione della stessa, né è a conoscenza di quanto dichiarato nelle DAT, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente, e a riceverla in deposito.  3. fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale del disponente e del fiduciario (se nominato).
SI ALLEGA INOLTRE IN CALCE ALLA PRESENTE UNA INFORMATIVA DOVE SI DA' UNA SPIEGAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 219 DEL 22 DICEMBRE 2017 ENTRATA IN VIGORE IL 31 GENNAIO 2018

Cosa si ottiene

Le DAT devono essere presentate personalmente dal disponente all’ufficio di Stato Civile. OGNI CITTADINO MAGGIORENNE CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE PUO' DEPOSITARE LE PROPRIE DAT PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI BERNEZZO CHIEDENDO CHE IL DEPOSITO VENGA ANNOTATO NELL'APPOSITO REGISTRO COMUNALE. IL CITTADINO DEVE FARE RICHIESTA SCRITTA UTILIZZANDO IL MODULO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO ED ALLEGATO IN CALCE ALLA PRESENTE.

Tempi e scadenze

L'UFFICIO DI STATO CIVILE E' APERTO NEI SEGUENTI ORARI:
LUNEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' 8.30/14,00
VENERDI'  14,00/17,00

Quanto costa

Gratuito

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi


Riferimenti Normativi Locali

Delibera Giunta Comunale n. 44 del 17/04/2018

Condizioni di servizio

REGISTRAZIONE ALLA CONSEGNA DELLA RICHIESTA

Documenti e Allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 13/01/2026


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