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SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE WISTLEBLOWING

Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica

DescrizioneCon il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.


L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.


IL servizio è dedicato ad imprese (Lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica) ed Amministrazioni Pubbliche (Dipendente delle amministrazioni pubbliche e dipendente di un ente di diritto privato).


 



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Pagina aggiornata il 26/06/2023 13:58

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