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DescrizioneArt. 28
Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
1. La pubblica amministrazione procedente o, in caso di
procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, quella
responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad
istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi,
con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso
di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,
l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la
trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal
fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine di cui all'articolo 2, comma
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o non liquidi l'indennizzo
maturato fino alla data della medesima liquidazione l'istante può
proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo
amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i
presupposti, dell'articolo 118 dello stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117 del codice di cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, può proporsi, congiuntamente al ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso,
anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con
sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, nonché nei giudizi di
opposizione e in quelli di appello conseguenti, il contributo
unificato e' ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui
all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o e' respinto in
relazione all'inammissibilità' o alla manifesta infondatezza
dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del
diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per
conseguirlo, e sono altresì indicati il soggetto cui e' attribuito
il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la
conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle
ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di
inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza
di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante
ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle
condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base
della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte
dal risarcimento».
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati
successivamente alla medesima data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche
con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione
delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il
termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono
applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi
da quelli individuati al comma 10 del presente articolo.
Recapiti del Responsabile della Trasparenza, del Titolare del potere sostitutivo del citato comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'anticorruzione.
Ghibaudo Dott.ssa Lorella
Segretario Comunale
Comune di Bernezzo
Via Umberto I, 97
12010 Bernezzo (CN)
Tel: (+39) 0171-82044
Fax: (+39) 0171-683826
E-mail: segretario@comune.bernezzo.cn.it
Indirizzo Pec: bernezzo@cert.legalmail.it
Si precisa che per quanto attiene le competenze del Sindaco quale Autorità Sanitaria locale, autorità di P.S. e Ufficiale di Stato Civile, lo stesso è titolare del potere sostitutivo per quanto di competenza:
E-mail sindaco@comune.bernezzo.cn.it
IndirizzoPec: bernezzo@cert.legalmail.it



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